Flessibità dell'orario di lavoro e CCNL Farmacie Private

L’art. 3, del D.Lgs. 66/2003 ha previsto, con validità generale, che l’orario settimanale di lavoro sia pari a massimo 40 ore. Un ruolo importante in questo campo, però, è riservato alla contrattazione collettiva, alla quale la maggior parte delle disposizioni contenute nel decreto citato demanda la facoltà di modificare e/o integrare il precetto legale, con l’intento di incentivare l’utilizzo della flessibilità oraria ed organizzativa quale strumento per far fronte alle diverse esigenze produttive.

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Dimissioni farmacista, come compilare il modulo INPS?

Volevo chiedere un' informazione riguardo la procedura delle dimissioni. Attualmente si devono fare online tramite il sito dell’Inps ma quali sono le tempistiche? Perché secondo il CCNL farmacisti intercorrono a fine mese o la metà del mese. Quindi se ipotizziamo mi dovessi dimettere a fine dicembre, quando andrò a compilare il modulo INPS dovrò segnare come inizio dimissioni il 1 gennaio o 31 dicembre?

Orari lavoro farmacia, come sono regolamentati?

Ho sottoscritto un contratto come farmacista collaboratore di I livello, a tempo determinato, della durata di 2(due) mesi, 36 ore settimanali, dal Lunedì al Sabato, di 6 (sei) ore giornaliere, presso una farmacia rurale, che figura come S.r.l., nella quale il comune è il socio maggioritario.
Nel contratto non è indicato l’orario di lavoro.
La farmacia è aperta dalle ore 8:30 alle ore 20:00, con orario continuato.
Attualmente il mio orario di lavoro, concordato verbalmente, è dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 20:00.
Alle volte, in base alle esigenze della farmacia, lavoro dalle 8:30 alle 14:30 oppure dalle 14:00 alle 20:00.
Recentemente è stata presa in considerazione la possibilità di estendere l’orario di apertura della farmacia fino alle 21:00/22:00.
Mi è stato chiesto di lavorare dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 18:00/19:00 alle 21:00/22:00.
È ammissibile tutto ciò?

Lavoro stagionale farmacista, quale retribuzione e contributi?

Mi è stato sottoposto un contratto di 1 livello da impiegata in farmacia con la mansione di farmacista. Sul contratto non si fa il minimo accenno a importi o retribuzione. Il contratto è un part-time di 36 ore a tempo indeterminato (ma in realtà effettivamente lavorate sono 39 ore settimanali) e inoltre so già che questo rapporto terminerà il 30 Settembre trattandosi di attività stagionale. Questo tipo di contratto può essere per me uno svantaggio in termini di retribuzione e contributi? Premetto che Lavoro in una parafarmacia da sola gestendo gli aspetti sia farmaceutici che commerciali. Per gli straordinari di 3h settimanali, cui ho accennato prima, ho diritto a una maggiorazione della retribuzione?
Essendo il contratto bilaterale viste le condizioni stagionali e gli orari svolti (chiudo alle 22,30 ) posso fare una controproposta consona al lavoro svolto e il datore di lavoro può decidere, a prescindere dal ccndl, pagare di più il proprio collaboratore tenendo conto degli svantaggi economici legati alla zona turistica e alle relative spese che sono costretta a sostenere per lavorare? Concludo chiedendo se sia inoltre possibile svolgere attività part-time spezzando l’orario di lavoro in questo modo: 8.30-12.00; 18,00-20,00; 21,00-22.00 o l’orario deve necessariamente essere continuativo?