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La revisione del contenzioso tributario parte I^ : il processo tributario

Torniamo a parlare del DDL sulla Delega Fiscale (vedi Ns News del 18.03.2014) ed in particolare dell'articolo 10 di tale legge, intitolato "Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali".
Obiettivo dello stesso e' un ridisegno dell'architettura del contenzioso tribuario rispetto a quello vigente oggi.


Le modifiche da apportare, che il Governo dovra' effettuare mediante apposito decreto legislativo, vanno in due direzioni: da un lato bisogna correggere alcune norme che regolano il processo tributario, dall'altro lato va riorganizzata la giustizia tributaria.
In particolare, per quanto attiene le norme del contenzioso, la legge delega fa riferimento alle seguenti disposizioni:
- il rafforzamento e la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione giudiziale, con lo scopo di deflazionare i contenziosi, con particolare riguardo ai contribuenti che hanno effettuato violazioni di lieve entita';
- la revisione delle soglie in relazioni alle quali il contribuente puo' difendersi da solo senza ricorrere all'assistenza tecnica (che attualmente e' possibile solo per le controversie inferiori ad euro 2.582,28);
- l'eventuale ampliamento della platea di soggetti abilitati a fornire assistenza tecnica ai contribuenti dinanzi le commissioni tributarie (le figure professionali che oggi possono farlo sono i dottori commercialisti, gli avvocati, i ragionieri, i periti commerciali ed i consulenti del lavoro);
- l'immediata esecutivita' delle sentenza e la possibilita' di ampliare la tutela cautelare del contribuente.
L'attuale sistema (in particolare si fa riferimento all'art. 47 del D.Lgs. 546/1992) prevede la sospensione dell'esecutivita' degli atti impugnati solo con riferimento al primo grado di giudizio: si vuole introdurre, mediante decreti attuativi, la possibilita' per il contribuente di avere tale tutela cautelare anche nei gradi successivi di giudizio. Questo comperterebbe l'eliminazione del doppio binario vigente che prevede l'immediata, anche se parziale, esecutivita' per le sentenza tributarie favorevoli all'Amministrazione Finanaziaria, mentre tale tutela non viene riconosciuta per le sentenze favorevoli al contribuente.

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