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Nuova mediazione tributaria al via

La mediazione tributaria obbligatoria, introdotta per le controversie di valore non superiore a Euro 20.000 dal DL 98 2011 (c.d. "Manovra correttiva"), dopo gli aggiustamenti e il recente restyling da parte della Legge di Stabilita' 2014 (L. 147/2013) e' pronta

a partire : si applichera' infatti agli atti notificati a partire dal prossimo 2 Marzo (sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della LS). In quanto strumento deflativo del contenzioso tributario, la mediazione ha lo scopo di prevenire ed evitare controversie che, data l'entita', possono essere risolte senza il ricorso del giudice. Da un punto di vista pratico, quindi, in caso di non acquiescenza ad un avviso di accertamento o ad una iscrizione a ruolo, purche' di valore non superiore ai 20.000 Euro citati, occorrera' predisporre, accanto al ricorso, una istanza di reclamo/mediazione : l'atto contenente entrambi sara' notificato rispettando i termini e le modalita' previsti per la proposizione del solo ricorso (con applicazione, quindi, della sospensione feriale dall'1 Agosto al 15 Settembre). Per contro, il ricorso eventualmente proposto senza l'istanza, sara' dichiarato improcedibile (e quindi non piu' inammissibile come era previsto nella versione originaria della disciplina) e il giudice tributario dovra' rinviare l'udienza di trattazione per consentire alle parti di esperire la procedura di mediazione. Da un punto di vista procedurale, la presentazione dell'istanza comportera' la sospensione di diritto della riscossione per 90 giorni, termine assegnato dalla legge al procedimento amministrativo di mediazione. Tale sospensione, pero', non trovera' applicazione in caso di ricorso dichiarato improcedibile proprio per la mancanza dell'inclusione dell'istanza nell'atto o verra' meno nel caso in cui il contribuente si costituisca prima dello scadere dei novanta giorni. L'istruttoria relativa al procedimento di mediazione e' affidata a strutture diverse e autonome rispetto a quelle che curano l'istruttoria degli atti impugnabili, puo' comportare l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente su questioni controverse, e come esito puo' produrre 1) l'accoglimento dell'istanza di reclamo 2) l'accoglimento parziale 3) il rigetto 4) la proposta di mediazione. Quest'ultima, se accettata dal contribuente, dara' vita all'accordo di mediazione che comporta il beneficio dell'automatica riduzione delle sanzioni amministrative del 60%, accordo che si conclude con la sottoscrizione dell'ufficio e del contribuente e che si perfezionera' con il versamento, entro i successivi 20 giorni, dell'intero importo o, in caso di rateizzazione in numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, della prima rata. Tra le novelle contenute nella Legge di stabilita' occorre ricordare : a) l'estensione dell'applicazione delle disposizioni sui termini processuali, e in particolare le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale anche al procedimento di mediazione, b) la precisazione che i termini per la costituzione in giudizio decorrono dallo scadere dei 90 giorni previsti per la procedura di mediazione, e non piu' dalla notifica dell'accoglimento o dal diniego espresso e c) la produzione di effetti sui contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile sia costituita da quella delle imposte sui redditi, contributi per i quali, quindi, non saranno dovuti ne' sanzioni ne' interessi. Il nuovo procedimento di mediazione sta quindi per inserirsi nello schema dei rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, coordinandosi con gli altri strumenti gia' presenti. Sara' infatti possibile presentare istanza di reclamo/mediazione anche a seguito della presentazione di istanza di accertamento con adesione. Per contro, in caso di presentazione di tale istanza, si sospende per un periodo di 90 giorni il termine per la proposizione dell'istanza di mediazione.

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