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Ritenuta del 20% sui bonifici esteri: il via e lo stop in 20 giorni

E' durata solo 20 giorni la recente introduzione della ritenuta alla fonte pari al 20% che gli intermediari finanziari erano obbligati ad applicare ai bonifici pagati dall'estero, ritenuta che ha meritato anche l'attenzione della Commissione Europea.
Andiamo con ordine per capire cosa e' successo. La legge 97/2013 prevede, a decorrere dal 1.02.2014, l'applicazione automatica da parte delle banche di una ritenuta pari al 20% sui bonifici

fatti dall'estero a favore di persone fisiche, in quanto le somme accreditate si considerano reddito imponibile, salvo prova contraria, che potra' essere fornita a posteriori mediante apposita autocertificazione per poter richiedere il rimborso della ritenuta.
La ritenuta si applica sui redditi prodotti dai beni o capitali detenuti all'estero dal contribuente. Non si applica sul conto professionale o d'impresa, ne' quando la riscossione avviene tramite l'intervento di un intermediario finanziario, ma interessa solo il conto personale delle persone fisiche.
Spetta poi al beneficiario dimostrare che tali somme non sono frutto di investimenti esteri. Egli infatti ha l'opportunita' di autocertificare che il flusso finanziario estero incassato non costituisce reddito da capitale o reddito diverso (di cui all'art. 67, c. 1, lett. b), c), f) , e), h) del TUIR), allegando copie della documentazione integrativa a supporto di quanto descritto e il quadro Rw (se e' stato presentato).
Il contribuente puo' allegare anche il Modello Unico da dove si evince che la somma non e' collegata ad alcun investimento effettuato all'estero (ad esempio non e' un reddito derivante da terreni e/o fabbricati detenuti all'estero e inclusi nel quadro RL) o che non detiene nessun bene o capitale al di fuori del territorio italiano.
Secondo la norma, per ottenere quindi il rimborso, tutta questa documentazione :
1) va presentata entro il 28.02 dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la trattenuta, chiedendone il rimborso alla banca;
2) va presentata con l'istanza di rimborso entro i 48 mesi successi a quello in cui abbia subito l'errata ritenuta.
Tale ritenuta ha suscitato l'interesse dell'UE e cosi' la Commissione europea, il 17.02, ha avviato una verifca di legittimita', in quanto la stessa potrebbe violare i principi di non discriminazione e del libero movimento di merci e capitali nell'area europea.
Ma con un comunicato stampa ed un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicati ieri sera, il ministero dell'Economia ha stoppato l'obbligo imposto alle banche di applicare la ritenuta del 20% sui bonifici ricevuti dall'estero.
Non si tratta di una vera e propria cancellazione ma solo di un rinvio, la ritenuta infatti riniziera' a decorrere dal 1.07.2014. In reata' gia' nei giorni scorsi in capo alle banche erano sorti problemi operativi riguardo l'applicazione della stessa, in particolare sulla distinzione delle movimentazioni finanziarie escluse. Senza contare che alcune banche e la maggior parte dei contribuenti addirittura non ne erano a conoscenza. Cosi con il provvedimento del Direttore dell'AgE non solo si e' provveduto a sospendere l'operativita' della ritenuta del 20%, ma e' stato disposto che gli acconti eventualmente gia' trattenuti dalle banche saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli intermediari stessi.
Il MEF ha spiegato che la cancellazione della ritenuta si e' resa opportuna alla luce dell'evoluzione del contesto internazionale del contrasto all'evasione fiscale attraverso la creazione di un modello di accordo intergovernativo (IGA) per lo scambio di informazioni tra gli USA e gli altri Paesi : tale modello costituisce la base per la nascita di un sistema automatico di scambio di informazioni multilaterale tra Paesi (Common Reporting Standard) e rappresenta il nuovo percorso condiviso per la lotta all'evasione fiscale internazionale.
L'introduzione di tale modello, presentato dall'OCSE e che sara' sottoposto all'approvazione del metting del G20 in programma a Sydney questo fine settimana, costituira' il nuovo percorso condiviso per la lotta all'evasione fiscale internazionale.
Proprio tale circostanza fa ritenere ormai superata la disposizione che ha introdotto la ritenuta ed e' stata addirittura predisposta una norma di abrogazione della stessa da sottoporre al prossimo Governo.

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