Stage farmacista non abilitata, posso fare tirocinio extra-curriculare?

Laureata in farmacia a novembre 2016, non ancora abilitata. Posso effettuare tirocinio extra-curriculare presso farmacia ? Se no, in quale ente o struttura posso effettuare uno stage con garanzia giovani ?

Gentile Dottoressa,
ben trovata.

La questione dei tirocini in Farmacia ha fatto storcere più di un naso tra i Suoi giovani colleghi ma anche tra giuslavoristi ed esperti del settore delle Farmacie. Il motivo primario è legato all’aspetto che sia previsto nel percorso formativo per diventare Farmacista un periodo formativo obbligatorio, che rientra nell’ambito dei cc.dd. Tirocini curriculari e che è necessario per portare a compimento il corso di studi da Lei appena concluso, aspetto che dovrebbe portare a concludere per la inammissibilità di tali strumenti nel settore, soprattutto nel caso di Farmacisti abilitati.
Ad ogni modo, per fornirLe chiarimenti ed assistenza, in questa sede mi limiterò a illustrarLe le caratteristiche e le differenze tra le due tipologie di stage da Lei richiamati, con l’intento di indicarLe con la maggior chiarezza possibile le informazioni che mi ha richieste.
Nell’ambito dei tirocini extracurriculari sono collocate le seguenti tre tipologie :
a. Tirocini formativi e di orientamento : destinati ai soggetti che abbiano concluso gli studi da non oltre 6 mesi;
b. Tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo : destinati ai soggetti che risultino inoccupati o disoccupati;
c. Tirocini per persone svantaggiate e disabili : si tratta di tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento per soggetti specifici (disabili, richiedenti asilo, persone svantaggiate, etc.).
A questi si possono aggiungere i tirocini di orientamento e formazione e di inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.
Le caratteristiche comuni di tali tirocini sono costituite fondamentalmente dal contenuto formativo che deve permeare tali istituti, per i quali sono previsti dei principi di fondo dettati al fine di evitare un uso abusivo degli stessi :
a. non potranno essere utilizzati per quelle tipologie di attività lavorative che non necessitano di un periodo di formazione;
b. non potranno essere utilizzati per la sostituzione o di lavoratori con contratto a termine in periodi di picco delle attività o di personale stabilizzato in malattia, maternità, ferie;
c. non potranno essere utilizzati in ruoli necessari all’organizzazione del soggetto ospitante;
d. hanno come scopo ultimo quello della trasformazione in contratti di lavoro.
La materia è regolata in ambito regionale, e può quindi variare da regione a regione, seppur nell’alveo di quanto stabilito dall’Accordo siglato, in sede di conferenza Stato-Regioni, il 24.01.2013 in attuazione dell’art. 1, comma 34, L. 92/2012 con il quale sono state adottate le linee guida in materia che hanno stabilito, tra gli altri :
A) Durata massima : formativi 6 mesi, inserimento/reinserimento 12 mesi, persone svantaggiate 12 mesi, disabili 24 mesi, proroghe comprese;
B) Obbligo di corresponsione di una congrua indennità che non potrà essere inferiore a € 300,00 lordi mensili, fatta salva in ogni caso la competenza di ogni Regione in materia;
C) Obbligo di predisposizione di un piano formativo;
D) Obbligo di copertura assicurativa per RC;
E) Obbligo di copertura assicurativa INAIL.

Dal punto di vista previdenziale, non è prevista alcuna contribuzione, mentre dal punto di vista fiscale l’indennità di tirocinio è inquadrata tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con la conseguenza che da diritto alla detrazione fiscale relativa pari al massimo € 1.880. Sul piano pratico ciò significa che per indennità mensili fino ad un massimo di € 681 ca la detrazione citata sterilizza l’Irpef e nulla è dovuto da parte del tirocinante a titolo di Irpef e addizionali, salvo che non percepisca altri redditi.
Per quel che riguarda i Tirocini Garanzia Giovani, abbiamo già avuto modo di occuparcene e Le ricordo che rientrano nell’ambito Piano Europeo, “Youth Guarantee”, avviato a fini di lotta della disoccupazione giovanile per quei paesi membri UE che presentino tassi di disoccupazione superiori al 25%. Il piano europeo ha consentito di effettuare tirocini di inserimento al lavoro, accompagnati anche in questo caso da una componente formativa, riservati però ai soli NEET (Not in Education, Emplyment or Training), cioè a soggetti che non stanno più studiando, lavorando o formandosi. La durata massima in tal caso è stata stabilita in sei mesi e con un’indennità di partecipazione definita e a carico di ciascuna Regione, con pagamento effettuato dall’INPS. L’azienda ospitante potrà aggiungere un’eventuale quota anche da parte sua.
Questi i tratti fondamentali ed essenziali dei tirocini che è attualmente possibile effettuare in Italia : spero vivamente che quanto scritto Le abbia chiarito le idee o fornito gli iniziali elementi di valutazione di cui aveva bisogno. Resto comunque a Sua disposizione per eventuali chiarimenti, augurandoLe un meraviglioso proseguimento e un sano in bocca al lupo per la Sua carriera.

Cordiali saluti

Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista e Revisore Legale

 

 

 

Risposta del 12/01/2017

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