Indennità speciale quadri farmacista non corrisposta, come fare?

Ho lavorato come collaboratore dal 16/12/2016 al 25/02/2017 c/o una farmacia che, malgrado le mie insistenze non mi ha rilasciato i cedolini dello stipendio.
Mi sono dimessa durante il periodo di prova e dopo svariate richieste li ho ottenuti. Ora noto che è stato omesso il premio di Euro 130 per indennità speciale quadri (ho un’esperienza quasi trentennale).
ho avvisato di ciò sia la titolare che il responsabile delle buste paga per email, ma mi sembra che ciò non sia sufficiente a rendersi quanto dovuto.
Chiedo un Vs. consiglio in merito a questa situazione a sulle modalità per risolverla.

Gentile D.ssa Bruna,
ben trovata.
Preliminarmente Le segnalo che è fatto obbligo al datore di lavoro di consegnare il prospetto di busta paga (oggi il Libro Unico del Lavoro) all’atto del pagamento della retribuzione, facendosi firmare e quietanzare il prospetto stesso dal dipendente. La consegna può anche avvenire con modalità eletroniche e/o telematiche (es. PEC, area riservata sito web aziendale, etc.), purché con mezzi che consentano di comprovare l’avvenuta consegna, visto che a carico del datore di lavoro che non adempia a tale obbligo sono previste delle sanzioni.
Nell’ambito della rubrica abbiamo avuto recentemente modo di affrontare la questione dell’Indennità in oggetto al seguente quesito : http://espertorisponde.farmaciavirtuale.it/domande/farmacista-collaboratore-ho-diritto-ad-arretrati-indennita-quadri/#answer-698.
Le ricordo, infatti, che ha diritto all’indennità in oggetto il Farmacista Collaboratore che abbia conseguito l’anzianità relativa nel corso della Sua attività anche precedente, comprovando l’anzianità maturata con riferimento ai contratti di lavoro intercorsi in precedenza.
In caso di mancata applicazione dell’indennità, il dipendente si trova nella situazione per poter richiedere le differenze retributive a lui spettanti.
I passaggi sono la richiesta in forma scritta al datore di lavoro, che si effettua tramite lettera raccomandata o PEC, indicando in chiaro quali siano le differenze riscontrate rispetto a quanto era dovuto.
In caso di mancata risposta o diniego, si apre la strada del contenzioso con l’azienda, contenzioso che può essere preceduto da un tentativo di conciliazione presso la DPL (Direzione Provinciale del Lavoro)(in passato obbligatorio, oggi facoltativo). Lo strumento giudiziale per richiedere ed ottenere le differenze retributive lamentate sarà un ricorso al giudice del lavoro competente.
Confidando di averLe fornito utili indicazioni preliminari, restando a disposizione per chiarimenti e delucidazioni, Le auguro un meraviglioso proseguimento di settimana.

Cordiali saluti

Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista e Revisore Legale

 

 

 

Risposta del 12/01/2017

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