Orari lavoro farmacia, come sono regolamentati?

Ho sottoscritto un contratto come farmacista collaboratore di I livello, a tempo determinato, della durata di 2(due) mesi, 36 ore settimanali, dal Lunedì al Sabato, di 6 (sei) ore giornaliere, presso una farmacia rurale, che figura come S.r.l., nella quale il comune è il socio maggioritario.
Nel contratto non è indicato l’orario di lavoro.
La farmacia è aperta dalle ore 8:30 alle ore 20:00, con orario continuato.
Attualmente il mio orario di lavoro, concordato verbalmente, è dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 20:00.
Alle volte, in base alle esigenze della farmacia, lavoro dalle 8:30 alle 14:30 oppure dalle 14:00 alle 20:00.
Recentemente è stata presa in considerazione la possibilità di estendere l’orario di apertura della farmacia fino alle 21:00/22:00.
Mi è stato chiesto di lavorare dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 18:00/19:00 alle 21:00/22:00.
È ammissibile tutto ciò?

Gentile Dottore,
ben trovato.
Il CCNL da applicare al Suo contratto dovrebbe essere il “CCNL Imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici”, da ultimo rinnovato in data 23.07.2013.
Da quanto Lei indica, si tratta di un contratto con apposizione di termine e a tempo parziale, per il quale è previsto la forma scritta per comprovare l’apposizione del termine e l’indicazione puntuale della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, che potrà essere assolta anche facendo rinvio ai turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
L’orario consueto praticato (9.30-12.30/17.00-20.00) non è contrario alla normativa vigente.
L’orario continuato, svolto per le esigenze della farmacia, dalle 8.30 alle 14.30 oppure dalle 14.00 alle 20.00 rispetta le regole che impongono una pausa obbligatoria seppur minima in caso di orario superiore alle 6 ore, ma la modifica deve rispettare le regole previste dall’art. 8 del CCNL citato, il quale prevede un preavviso minimo di 7gg, se la modifica è di carattere continuativo, ed una maggiorazione , forfetaria ed onnicomprensiva, del 10% della retribuzione base mensile. La maggiorazione andrà applicata per i primi tre mesi successivi alla variazione, se di carattere continuativo, oppure solo relativamente alle ore di
lavoro oggetto della modifica, se di carattere temporaneo.
L’orario da ultimo richiesto (9.30-12.30/18.00-19.00/21.00-22.00) è in accordo con la norma che prevede di non frazionare di norma gli orari giornalieri inferiori alle 4 ore ed è rispettoso del limite minimo di 11 ore consecutive di riposo giornaliero previste, fatto salvo quanto già detto in tema di modifiche dell’orario a tempo parziale.
Tutto quanto detto, confidando di esserLe stata utile, Le auguro un meraviglioso proseguimento.

Cordiali saluti

Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista e Revisore Legale

 

 

 

Risposta del 12/01/2017

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