riguardo al Suo quesito le posso citare, trascurando di chiamare in causa motivazioni su antitrust e principi di leale concorrenza, come nei bandi di gara per concessione in gestione di farmacie comunali venga sovente ribadito, in rispetto delle norme vigenti in materia, come sussista incompatibilità tra la gestione della Farmacia comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La stessa direzione della farmacia comunale incontra i medesimi limiti.
Tali incompatibilità sono riferite alla persona fisica che intenda partecipare alla procedura di gara.
Il rimedio è la rimozione prima della sottoscrizione dell’atto che fa seguito alla avvenuta aggiudicazione, vale a dire il contratto di concessione, pena la risoluzione dello stesso.
Richiamando l’art. 112 TULS (R.D. Nr 1265/1934) sussiste un divieto di cumulo di due (o anche più) autorizzazioni in una sola persona, la quale potrà, se già titolare di un’autorizzazione, concorrere all’esercizio di un’altra, ma, ottenuta la seconda, dovrà rinunciare alla prima, pena la decadenza dalla stessa.
Cordiali saluti
Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Risposta del 11/07/2016