Il Parere dell’Esperto

L’art. 3, del D.Lgs. 66/2003 ha previsto, con validità generale, che l’orario settimanale di lavoro sia pari a massimo 40 ore. Un ruolo importante in questo campo, però, è riservato alla contrattazione collettiva, alla quale la maggior parte delle disposizioni contenute nel decreto citato demanda la facoltà di modificare e/o integrare il precetto legale, con l’intento di incentivare l’utilizzo della flessibilità oraria ed organizzativa quale strumento per far fronte alle diverse esigenze produttive.

Leggi tutto

Volevo chiedere un' informazione riguardo la procedura delle dimissioni. Attualmente si devono fare online tramite il sito dell’Inps ma quali sono le tempistiche? Perché secondo il CCNL farmacisti intercorrono a fine mese o la metà del mese. Quindi se ipotizziamo mi dovessi dimettere a fine dicembre, quando andrò a compilare il modulo INPS dovrò segnare come inizio dimissioni il 1 gennaio o 31 dicembre?
Ho sottoscritto un contratto come farmacista collaboratore di I livello, a tempo determinato, della durata di 2(due) mesi, 36 ore settimanali, dal Lunedì al Sabato, di 6 (sei) ore giornaliere, presso una farmacia rurale, che figura come S.r.l., nella quale il comune è il socio maggioritario.
Nel contratto non è indicato l’orario di lavoro.
La farmacia è aperta dalle ore 8:30 alle ore 20:00, con orario continuato.
Attualmente il mio orario di lavoro, concordato verbalmente, è dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 20:00.
Alle volte, in base alle esigenze della farmacia, lavoro dalle 8:30 alle 14:30 oppure dalle 14:00 alle 20:00.
Recentemente è stata presa in considerazione la possibilità di estendere l’orario di apertura della farmacia fino alle 21:00/22:00.
Mi è stato chiesto di lavorare dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 18:00/19:00 alle 21:00/22:00.
È ammissibile tutto ciò?
Sono titolare di parafarmacia. Volevo sapere se fosse possibile pagare la quota ENPAF tramite il modello F24, sfruttando l’IVA a credito.
Mi è stato sottoposto un contratto di 1 livello da impiegata in farmacia con la mansione di farmacista. Sul contratto non si fa il minimo accenno a importi o retribuzione. Il contratto è un part-time di 36 ore a tempo indeterminato (ma in realtà effettivamente lavorate sono 39 ore settimanali) e inoltre so già che questo rapporto terminerà il 30 Settembre trattandosi di attività stagionale. Questo tipo di contratto può essere per me uno svantaggio in termini di retribuzione e contributi? Premetto che Lavoro in una parafarmacia da sola gestendo gli aspetti sia farmaceutici che commerciali. Per gli straordinari di 3h settimanali, cui ho accennato prima, ho diritto a una maggiorazione della retribuzione?
Essendo il contratto bilaterale viste le condizioni stagionali e gli orari svolti (chiudo alle 22,30 ) posso fare una controproposta consona al lavoro svolto e il datore di lavoro può decidere, a prescindere dal ccndl, pagare di più il proprio collaboratore tenendo conto degli svantaggi economici legati alla zona turistica e alle relative spese che sono costretta a sostenere per lavorare? Concludo chiedendo se sia inoltre possibile svolgere attività part-time spezzando l’orario di lavoro in questo modo: 8.30-12.00; 18,00-20,00; 21,00-22.00 o l’orario deve necessariamente essere continuativo?
Quanto dovrebbe essere la mia retribuzione mensile lorda tenendo conto dei seguenti anni di esperienza:
– 3 anni in farmacia privata
– 1 anni in parafarmacia
– 2 anni in farmacia rurale (impiego attuale)
Un amico fa il farmacista, contratto da 39 ore settimanali. Il martedì è il giorno libero, il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì fa 8 ore, il sabato 7. Quando il lavoro notturno è assegnato di martedì (che ricordo è il giorno libero) le ore settimanali diventano 43: lunedì 8 ore, martedì inizia alle 20 e finisce alle 8 di mercoledì (12 ore), osserva 24 ore di riposo post notturno riprendendo a lavorare il giovedì e fa 8 ore, venerdì 8 ore, sabato 7. Fin qua tutto ok.
Il problema è quando gli assegnano il lavoro notturno in uno degli altri giorni. Facciamo l’esempio della notte tra mercoledì e giovedì. In tal caso la settimana diventa così: lunedì 8 ore, martedì giorno libero, riprende a lavorare mercoledì dalle 20 fino alle 8 del giovedì (12 ore), osserva 24 ore di riposo obbligatorio e riprende a lavorare venerdì che fa 8 ore, mentre il sabato le solite 7. Riassumendo fa così 35 ore invece delle 39 standard. E’ una situazione normale o il datore di lavoro ogni volta che assegna il notturno (al di là del martedì notte) sta togliendo 4 ore di lavoro che spettano al mio amico? A richiesta del mio amico il datore di lavoro ha detto che la Confcommercio dice che non si può fare altrimenti.
Ho lavorato come farmacista collaboratore per 12 anni in farmacia privata. Mi sono dimessa il 21/05/2017 senza dare preavviso in quanto vincitrice di concorso sarebbe stato di 30 giorni. Dalla busta paga di maggio il consulente mi ha trattenuto 40 giorni dicendomi che il preavviso decorre dal primo giorno del mese o dal sedicesimo. Quindi secondo lui il mio preavviso sarebbe scattato per il primo giorno del mese successivo quindi mi hanno addebitato anche l’importo per il periodo dal 22/05 al 1/6 è corretto?
Regione Piemonte, farmacista collaboratore di farmacia a tempo indeterminato. Domanda: può il titolare della farmacia imporre l’ utilizzo dei permessi ,anche se non voluti dal dipendente , in caso di diminuzione del lavoro?
Un collaboratore farmacista che abita a 35 km di distanza dalla sede del lavoro e che necessita di 40 minuti per tornare a casa, spettano i buoni pasto per la pausa pranzo?