L’art. 3, del D.Lgs. 66/2003 ha previsto, con validità generale, che l’orario settimanale di lavoro sia pari a massimo 40 ore. Un ruolo importante in questo campo, però, è riservato alla contrattazione collettiva, alla quale la maggior parte delle disposizioni contenute nel decreto citato demanda la facoltà di modificare e/o integrare il precetto legale, con l’intento di incentivare l’utilizzo della flessibilità oraria ed organizzativa quale strumento per far fronte alle diverse esigenze produttive.