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Bilancio : il falso torna in aula

Via libera al falso in bilancio
E' notizia di ieri l'approvazione, con il DDL Senato Nr 19, del "ritorno" del c.d. "falso in bilancio.


A Palazzo Madama, infatti, l'aula ha approvato il disegno di legge che contiene, oltre alle nuove norme anti-corruzione, sul voto di scambio e in materia di riciclaggio, quella che sara' la futura nuova disciplina sul falso in bilancio, disciplinato attualmente dall'art. 2621 del Codice civile.
La versione attuale della normativa sul tema, come modificata da ultimo dal D.Lgs. 37/2004, D.Lgs. 310/2004 e dalla Legge 262/2005, prevede due fattispecie trattate agli artt. 2621, False comunicazioni sociali, e 2622, False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.
Le due disposizioni citate, inserite nel Titolo XI del Libro V, Disposizioni penali in materia di societa' e consorzi, delineano la seguente disciplina :
1) punibilita', con l'arresto fino a due anni, per amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari i quali, a. con l'intento di ingannare soci e pubblico e b. al fine di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto, espongano fatti materiali non rispondenti al vero in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali ovvero omettano informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge;
2) estensione di tale punibilita' al caso in cui si tratti di informazioni riguardo a beni posseduti o amministrati per conto terzi dalla societa';
3) esclusione di tale punibilita' qualora falsita' o omissioni non alterino in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
4) fissazione di soglie di punibilita'
- a. variazione Risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%
- b. variazione del Patrimonio netto non superiore all'1%
5) fissazione, per il caso delle cc.dd. valutazioni estimative considerate singolarmente, di una soglia di punibilita' specifica, fissata nel 10% in piu' rispetto alla voce corretta.
A corollario di tale disciplina sono previste pene interdittive dagli uffici divettivi, di amministrazione e rappresentanza.
La pena fissata dall'art. successivo, il 2622, e' la reclusione, da sei mesi a tre anni, con procedibilita' a querela della persona offesa, nel caso in cui le condotte e/o le omissioni abbiano causato un danno patrimoniale alla societa' stessa ai suoi soci e ai suoi creditori, con riproposizione di analoghe estensioni, esclusioni e soglie di punibilita' analizzate in precedenza.

Le novita' del nuovo DDL sono sostanzialmente le seguenti :
1) per il reato di "false comunicazioni sociali" l'art. 8 prevede la reclusione da uno a cinque anni,
2) prevede uno sconto di pena il successivo art. 9, in presenza di fatti di "lieve entita'" commessi nell'ambito delle societa' non quotate, "tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta", (norma che dovrebbe essere contenuta in un nuovo articolo del Codice civile, l'art. 2621-bis);
3) procedibilita' d'ufficio, e non piu' a querela di parte (la scelta e' il risultato dell'accordo raggiunto tra Governo e maggioranza in Commissione Giustizia al Senato)
4) estensione della punibilita' anche alle societa' che non raggiungono i requisiti di fallibilita', con reato procedibile a querela di parte (societa', soci, creditori o altri destinatari della comunicazione sociale).
5) ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' ex art. 131-bis del Codice penale, il nuovo art. 2621-ter stabilisce che il giudice sara' tenuto a valutare in modo prevalente l'entita' dell'eventuale danno cagionato a societa', soci o creditori.
La parola ora e' alla Camera.

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