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Certificazione sostituti : dal 2014 sara' anche telematica
Ricordiamo brevemente che con il termine "Certificazione dei Sostituti di Imposta" si fa riferimento a due documenti : il CUD (Certificazione Unica redditi di lavoro Dipendente) e la Certificazione delle ritenute operate sui redditi di Lavoro Autonomo,
entrambe da produrre al percipiente entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello al quale i redditi si riferiscono (es. per il 2013, entro il 28.02.2014). Dal periodo d'imposta gia' in corso, il 2014, in base al c.d. "Decreto Semplificazioni 2014" (lo schema di Decreto Legislativo di attuazione dell'articolo 7 della legge delega n. 23 dell'11 marzo 2014 di cui abbiamo parlato in riferimento al c.d. 730 precompilato), sara' obbligatorio anche l'invio in via telematica delle certificazioni all'Agenzia delle Entrate. La scadenza e' fissata a ridosso della consegna e/o produzione cartacea delle certificazioni, vale a dire entro il 7 Marzo e riguardera' entrambe le certificazioni. Quindi sicuramente il CUD, perché necessario a fornire i dati all'Amministrazione Finanziaria per produrre la dichiarazione dei redditi precompilata, ma anche quella per le ritenute subite dai professionisti. In tema di sanzioni, l'asticella e' stata gia' fissata a Euro 100 per ogni certificazione a. omessa, b. tardiva e c. errata, con espressa previsione di esclusione del c.d. "cumulo giuridico", con conseguente applicazione di una specifica sanzione unica nel caso si commetta piu' di un errore (o omissione o tardivo invio). Opereranno, invece, le norme che prevedono : 1) la non irrogazione delle sanzioni se la trasmissione e' effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza; 2) la possibilita' di definizione ad un terzo della sanzione; 3) la possibilita' di fare ricorso all'istituto del c.d. Ravvedimento Operoso.