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EAS 2013 alla scadenza

E' giunta anche per il 2013 la scadenza del Mod. EAS (Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi), attraverso il quale comunicare le eventuali variazioni intervenute nell'anno di riferimento per poter continuare ad usufruire di benefici fiscali, quali la detassazione IRES-IVA dei contributi incassati, o di altre agevolazioni. Ricostruiamo quindi brevemente le caratteristiche dell'adempimento in scadenza

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Per gli enti associativi privati, e inoltre in caso di esercizio di determinate attivita', le quote, i contributi e i corrispettivi percepiti possono risultare non imponibili, e quindi non assoggettati alla tassazione IRES-IVA, se i soggetti stessi risultino in possesso di determinati requisiti.
Il DL 185 2008 (c.d. "Decreto Anti-Crisi") ha introdotto l'obbligo del Mod.EAS, subordinando la concessione dei benefici fiscali e/o della detassazione alla sua avvenuta presentazione.
I soggetti destinatari dell'adempimento sono
1) la quasi totalita' delle associazioni non profit
2) qualunque associazione o societa' sportiva dilettantistica che
a. richiede una quota associativa ai propri associati e
b. offra loro beni e/o servizi verso corrispettivo.
Tra i soggetti esentati ricordiamo gli enti associativi dilettantisti iscritti nel registro Coni , le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e le Onlus di cui al D.Lgs. Nr 460/1997.
La compilazione e' di due tipi, completa o limitata solo ad alcune parti del modello per quelle tipologie di enti associativi che, essendo gia' iscritti in determinati registri, elenchi o albi, gia' comunicano o hanno comunicato i dati richiesti.
Va inviato in caso di variazioni nei dati comunicati entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello in cui siano intervenute o entro 60gg per i soggetti neocostituiti.
In caso di mancato invio, ove dovuto, la conseguenza e' il decadere dai benefici fiscali di cui si gode, in particolare la detassazione di quote e contributi.
E' comunque previsto, in caso di mancanza di verifiche e/o ispezioni gia' iniziate, il ricorso all'istituto della c.d. remissione in bonis" per i soggetti che vogliano regolarizzare l'omesso o tardivo invio del modello, attraverso il pagamento di una sanzione di Euro 258 (su F24 con codice tributo 8114) e l'invio del modello entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile.

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