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Rivalutazione beni d'impresa : l'AgE svaluta il campo di applicazione...

Sul tema della nuova edizione della rivalutazione dei beni d'impresa prevista dalla Legge di Stabilita' 2014 e' intervenuta, nel corso del Telefisco 2014, l'Agenzia delle Entrate, dando una interpretazione "svalutativa" dell'intervento che sta creando posizioni contrapposte tra i professionisti del settore.

In sede di prima analisi della normativa era stato da piu' parti sostenuto che ci si trovasse di fronte tanto ad una rivalutazione dei beni solo civilistica, per la quale occorre, come si sa, un provvedimento legislativo che la consenta, quanto ad una rivalutazione civilistica con riconoscimento del maggior valore attribuito anche in ambito fiscale, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva e la considerazione delle regole previste (prima fra tutte quella che il maggior valore vale a partire dal terzo esercizio successivo all'esecuzione della rivalutazione stessa). L'Agenzia invece ha sostenuto il 30 Gennaio scorso che dall'analisi delle disposizioni normative attuali derivi l'obbligatorieta' della rivalutazione ai fini fiscali, ridimensionando quindi l'ambito di applicazione della nuova edizione dell'istituto. I commenti successivi resi noti da professionisti del settore vanno da chi si e' appiattito sulla posizione dell'Amministrazione Finanziaria, giungendo a indicare come "ufficializzato" il divieto di rivalutazione solo civilistica, a chi, prendendo una posizione chiaramente contrapposta, ha contestanto tanto il ruolo di interprete dell'Agenzia in un campo prettamente civilistico quanto, nel merito, lo stesso excursus logico attraverso il quale sia giunta a tale conclusione. Per quanto ci riguarda, in sede di prima analisi della disciplina, pur non giungendo ad una conclusione sull'aspetto del divieto di rivalutare solo civilisticamente, abbiamo da subito individuato un "costo" troppo alto rispetto alle precedenti versioni : l'imposta sostitutiva 2014 e' attualmente del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili mentre il Decreto "anti crisi" del Novembre 2008 aveva alla fine previsto che le aliquote fossero, per le rispettive categorie, del 3% e dell'1,5%. Inoltre, avendo assistito nell'ultima edizione della rivalutazione ad un ridimensionamento progressivo delle aliquote della sostitutiva previste per il riconoscimento fiscale dei maggior valori (dal 10% al 7% e infine al 3% per i beni ammortizzabili, dal 7% al 4% e al definitivo 1,5% per quelli non ammortizzabili), abbiamo atteso gli eventuali sviluppi. Per il momento riteniamo di aver dato la dovuta rilevanza all'argomento e alle contrapposte posizioni formatesi. Ci riserviamo di produrre un successivo approfondimento sul tema, qualora ritenuto di comune e rilevante interesse.

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